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Legge sull'Oblio Oncologico

Immagine del redattore: NolaNola

Il 2 gennaio 2024 è entrato in vigore il provvedimento sul diritto all'Oblio Oncologico , inteso come "il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni ne' subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge."

La Legge, approvata in data 7 dicembre 2023, così recita: "Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita' di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parita' di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. "

Il testo prevede che il diritto a “dimenticare” la propria storia di malato di tumore scatti a 10 anni dalla fine dei trattamenti attivi o dall’ultimo intervento, a 5 anni se la diagnosi è stata ricevuta prima dei 21 anni d’età. Questi dovrebbero essere i tempi oltre i quali una persona che ha avuto una diagnosi di tumore e ha potuto curarlo con successo non sconta più un rischio aggiuntivo rispetto alla popolazione generale.

Da subito le associazioni di pazienti avevano sottolineato la necessità di modulare questo confine temporale, per adattarlo alla realtà estremamente variegata e in costante evoluzione delle diverse forme di cancro e delle loro diverse possibilità di cura e guarigione. Dieci anni sono troppi per alcuni ex pazienti che resterebbero così confinati in un limbo non motivato dalle loro condizioni cliniche. 

Pertanto in data 22 Marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto che elenca le patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023, ovvero:


  • Tumori del colon-retto, stadio I, qualunque età alla diagnosi: 1 anno dalla fine del trattamento

  • Tumori del colon-retto, stadio II e III, diagnosi dopo i 21 anni: 7 anni dalla fine del trattamento

  • Melanoma, diagnosi dopo i 21 anni: 6 anni dalla fine del trattamento

  • Tumori della mammella, stadio I e II, qualunque età: 1 anno dalla fine del trattamento

  • Tumori del collo dell’utero, diagnosi dopo i 21 anni: 6 anni dalla fine del trattamento

  • Tumori del corpo dell’utero, qualunque età: 5 anni dalla fine del trattamento

  • Tumori del testicolo, qualunque età: 1 anno dalla fine del trattamento

  • Tumori della tiroide, donne con diagnosi prima dei 55 anni, uomini con diagnosi prima dei 45 anni, esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi: 1 anno dalla fine del trattamento

  • Linfomi di Hodgkin, diagnosi prima dei 45 anni: 5 anni dalla fine del trattamento

  • Leucemie acute linfoblastiche e mieloidi, qualunque età: 5 anni dalla fine del trattamento.

La ricerca e la medicina fortunatamente non si fermano, le prospettive di cura cambiano in fretta, così come le conoscenze epidemiologiche. Il decreto infatti stabilisce che questo elenco sia aggiornato, ove necessario, entro il 31 dicembre ogni anno.

 


 


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